Art. 12
[1]Il Ministro per la grazia e giustizia nomina i componenti del Consiglio centrale ed i revisori.
[2]Il Consiglio centrale nomina tra i suoi componenti il Presidente, il vice presidente, il consigliere delegato, e funzioni di economo cassiere, ed il segretario.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
