[1]Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'Istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'Istituto stesso, e' iscritto nell'albo dei soci permanenti.
[2]Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento, il diritto all'assistenza per se' e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno pero' quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
