[1]Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'Istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'Istituto stesso, e' iscritto nell'albo dei soci permanenti.

[2]Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento, il diritto all'assistenza per se' e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno pero' quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art3 · fonte del testo