[1]Le entrate dell'Istituto sono costituite:
[2]1° dalle rendite del patrimonio di cui all'art. 7;
[3]2° dalle offerte, lasciti e donazioni fatte dai soci o da altre persone od enti a favore dell'Istituto e destinate ad erogazioni per fini determinati;
[4]3° da una ritenuta straordinaria mensile in misura dell'uno per cento sullo stipendio, sulla indennita' di servizio attivo e sull'aggiunta di famiglia, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
