[1]Le entrate dell'Istituto sono costituite:

[2]1° dalle rendite del patrimonio di cui all'art. 7;

[3]2° dalle offerte, lasciti e donazioni fatte dai soci o da altre persone od enti a favore dell'Istituto e destinate ad erogazioni per fini determinati;

[4]3° da una ritenuta straordinaria mensile in misura dell'uno per cento sullo stipendio, sulla indennita' di servizio attivo e sull'aggiunta di famiglia, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art8 · fonte del testo