[1]I soci, le persone singole, gli enti o sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso l'Istituto, possono essere nominati, con deliberazione del Consiglio centrale, soci benemeriti dell'Istituto stesso.

[2]Tale qualita' ha carattere perpetuo; e' attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome in apposito albo, ed importa, per chi eserciti o abbia esercitato le funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, l'acquisto dalla qualita' di socio permanente.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art4 · fonte del testo