Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera Costituita;
- a)dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;
- b)dai figli minorenni;
- c)dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili o dai genitori, purche' inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
