Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera Costituita;

  • a)dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;
  • b)dai figli minorenni;
  • c)dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili o dai genitori, purche' inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art6 · fonte del testo