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Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della. Guardia di finanza che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su pro. posta del comandante generale, e' sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 4, terzo comma. Se il giudizio e' negativo, il sottufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art13 · fonte su Normattiva