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I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art14 · fonte del testo