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I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di eta' stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, numero 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di eta', purche' conservino piena efficienza artistica e idoneita' fisica. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987
