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Per quanto non e' previsto dalla presente legge, al personale della banda si applicano, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art21 · fonte su Normattiva