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Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente art. 24 sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti A e B, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti B.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art26 · fonte su Normattiva