Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1967 al 21 novembre 1987. Leggi il testo vigente →

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della Guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati. 1 Ai vincitori del concorso 6 attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 24.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1967, n. 1177

1

La L. 22 novembre 1967, n. 1177 ha disposto (con l'art. 1) che "Gli esecutori aggregati delle bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati nelle bande predette al verificarsi, nelle organizzazioni strumentali dei complessi musicali, di vacanze nei posti relativi alla parte e allo strumento per cui si e' conseguita la dichiarazione di idoneita'".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1967 al 21 novembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art27 · fonte su Normattiva