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Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della Guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati. 1 Ai vincitori del concorso 6 attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'art. 24.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1967, n. 1177
1La L. 22 novembre 1967, n. 1177 ha disposto (con l'art. 1) che "Gli esecutori aggregati delle bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati nelle bande predette al verificarsi, nelle organizzazioni strumentali dei complessi musicali, di vacanze nei posti relativi alla parte e allo strumento per cui si e' conseguita la dichiarazione di idoneita'".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1967 al 21 novembre 1987
