Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987. Leggi il testo vigente →

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il 30°. Tale limite e' elevato di anni 5 per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per i musicanti della banda della. Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di eta'. I concorrenti che non siano gia' in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo. prescindendo pero, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente art. 2 e della tabella allegato A. In ciascun concorso, a parita' di merito, e' data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai piu' elevati in grado. In caso di parita' di grado e' data la preferenza al piu' anziano.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 21 novembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;882~art9 · fonte del testo