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[1]Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volonta' o per decisione del Ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle loro funzioni.

[2]Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potra' eccedere un anno.

[3]Tale periodo puo' essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che venga altrimenti disposto, il funzionario sara' collocato in aspettativa per motivi di servizio e poscia in disponibilita'.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art12 · fonte del testo