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[1]Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sara' corrisposta un'indennita' per spese di rappresentanza pari alla meta' dello stipendio.
[2]Analoga indennita' ridotta al terzo dello stipendio verra' corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.
Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 2 giugno 1948
