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[1]Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sara' corrisposta un'indennita' per spese di rappresentanza pari alla meta' dello stipendio.

[2]Analoga indennita' ridotta al terzo dello stipendio verra' corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 2 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art9 · fonte del testo