Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 giugno 1948 al 24 agosto 1960. Leggi il testo vigente →
[1]Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sara' corrisposta un'indennita' per spese di rappresentanza pari alla meta' dello stipendio.
[2]Analoga indennita' ridotta al terzo dello stipendio verra' corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.
[3]7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460
7con decorrenza dal 1 luglio 1947
Il D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennita' di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non piu' di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'indennita' medesima e' computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce".
Testo in vigore dal 2 giugno 1948 al 24 agosto 1960
