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[1]Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sara' corrisposta un'indennita' per spese di rappresentanza pari alla meta' dello stipendio.
[2]Analoga indennita' ridotta al terzo dello stipendio verra' corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460
7con decorrenza dal 1 luglio 1947
Il D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennita' di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non piu' di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'indennita' medesima e' computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce".
L. 19 luglio 1960, n. 776
8con decorrenza dal 1 luglio 1960
La L. 19 luglio 1960, n. 776, nel modificare l'articolo unico, comma 2 del D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1960 l'indennita' di cui all'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene percepita".
Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 22 dicembre 2008
