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[1]Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sara' corrisposta un'indennita' per spese di rappresentanza pari alla meta' dello stipendio.

[2]Analoga indennita' ridotta al terzo dello stipendio verra' corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.

[3]78

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460

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con decorrenza dal 1 luglio 1947

Il D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'indennita' di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non piu' di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'indennita' medesima e' computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce".

L. 19 luglio 1960, n. 776

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con decorrenza dal 1 luglio 1960

La L. 19 luglio 1960, n. 776, nel modificare l'articolo unico, comma 2 del D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1960 l'indennita' di cui all'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene percepita".

Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1960

Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 1948 al 24 agosto 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1960, n. 776

    La L. 19 luglio 1960, n. 776, nel modificare l'articolo unico, comma 2 del D.Lgs. 11 marzo 1948, n. 460, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1960 l'indennita' di cui all'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene percepita".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art9 · fonte del testo