[1]Nessun conferimento d'indennita' o di pensione, dirette o indirette, puo' essere fatto se il salariato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno cinque anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 32 lettera d) e 39.

[2]Ove pero' l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui al successivo art. 66 ed all'art. 21 della parte II dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 19996-IV, n. 679, il periodo cosi' riscattato e' utile per il computo del prescritto periodo minimo di contribuzione.

[3]La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennita' o sulla pensione.

[4]Sono pure computabili per il predetto periodo minimo i servizi prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 54.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art45 · fonte del testo