[1]I salariati iscritti alla Cassa di previdenza addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo, che, per effetto della cessione in appalto della relativa riscossione, passino al servizio temporaneo dell'appaltatore, restano iscritti alla Cassa, continuando a carico dei Comuni, con rivalsa sull'appaltatore, e dei salariati l'onere dei rispettivi contributi.

[2]Quelli dei salariati predetti che siano dall'appaltatore destinati al servizio delle imposte di consumo presso Comuni diversi da quelli di provenienza, continuano a rimanere iscritti alla Cassa e l'onere del contributo dell'Ente e' a carico dell'appaltatore.

[3]I salariati addetti ai servizi suaccennati che passino volontariamente alla dipendenza di appaltatori, hanno facolta' di rimanere iscritti alla Cassa, assumendo a proprio carico anche il contributo dell'Ente. La facolta' deve essere esercitata entro un anno dal passaggio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se il passaggio abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non puo' retrodatarsi per piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.2

[4]Nei primi cinque giorni di ogni mese l'appaltatore versa alla Cassa comunale l'importo mensile dei contributi a carico dei salariati, salvo rivalsa all'atto del pagamento dei salari, oltre al contributo proprio nel caso previsto dal secondo comma. Contro l'appaltatore che non versi i contributi dovuti, il Comune puo' procedere con le norme che si applicano per il mancato versamento del canone d'appalto.

[5]Agli effetti- del presente articolo l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e' considerato in ogni caso come appaltatore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

2

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che e' abolito il termine di un anno previsto dal presente articolo, comma terzo.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1941 al 18 giugno 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che e' abolito il termine di un anno previsto dal presente articolo, comma terzo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art18 · fonte del testo