[1]I salariati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti presso Consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente articolo 5, lettera e), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza, hanno la facolta' di rimaneree iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purche' ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente Ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non puo' retrodatarsi per piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.2

[2]I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza salariati che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente sono obbligati a corrispondere i contributi nella misura di cui al successivo art. 23.

[3]Nel primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del Comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento dei salari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1952, n. 610

2

La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che e' abolito il termine di un anno previsto dal presente articolo, comma primo.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 1952

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1941 al 18 giugno 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 maggio 1952, n. 610

    La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che e' abolito il termine di un anno previsto dal presente articolo, comma primo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art19 · fonte del testo