Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:

  • 1)nella'riserva matematica, valutata ad ogni. quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie
  • 2)nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
  • 3)in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art3 · fonte del testo