Il patrimonio netto del Monte-pensioni e' ripartito:

  • 1)nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti al Monte in servizio e in pensione e delle loro famiglie;
  • 2)nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;
  • 3)in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art5 · fonte del testo