[1]Nei casi di cui aiprecedenti articoli 42 e 43, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennita' o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il salariato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna e' passata in giudicato.

[2]Il conseguimento della indennita' o della pensione ed il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del salariato condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.

[3]Qualora il salariato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 43, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennita', ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al salariato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

[4]Nel caso di ripristino del diritto, a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 38 o 39.

[5]Nel caso di ripristino del diritto a indennita', o di cessazione della sospensione di cui all'art. 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennita' non sia spettata ad altri aventi diritto.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art44 · fonte del testo