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L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta.
Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 gennaio 1966
