Il servizio prestato dal salariato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e' improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi del salariato quanto nei riguardi della sua famiglia.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
