[1]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilita', sono calcolati per intero agli effetti della indennita' o della pensione.
[2]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio non sono calcolati.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
