[1]Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio;

[2]Durante il tempo trascorso in disponibilita' i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilita'; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art11 · fonte del testo