[1]Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato con diritto a percezione dello stipendio.

[2]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero, in disponibilita' sono calcolati per intero agli effetti della pensione o della indennita'.

[3]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'ufficio non sono calcolati.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art26 · fonte del testo