[1]Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato con diritto a percezione dello stipendio.
[2]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute ovvero, in disponibilita' sono calcolati per intero agli effetti della pensione o della indennita'.
[3]I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'ufficio non sono calcolati.
Testo vigente dal 4 aprile 1941
