Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente Ordinamento, prestati con qualsiasi qualifica:
- a)presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
- b)presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
- c)presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 20
- d)presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
- e)alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualita' di operai giornalieri;
- f)alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente articolo 46;
- g)presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere. Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
