Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente Ordinamento, prestati con qualsiasi qualifica:

  • a)presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
  • b)presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
  • c)presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 20
  • d)presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
  • e)alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualita' di operai giornalieri;
  • f)alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente articolo 46;
  • g)presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere. Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art66 · fonte del testo