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[1]Il salariato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennita' o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, puo' continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme dell'Ordinamento stesso.

[2]Il salariato predetto puo' chiedere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purche' rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

[3]Il salariato condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.

[4]La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata, in unica soluzione, entro un anno dalla in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda. Se il salariato cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennita'.

[5]Il servizio utile dopo la presentazione della domanda di rifusione deve essere almeno di due anni compiuti.

[6]Il salariato che, essendosi avvalso della facolta' di cui al secondo comma del presente articolo, non compia successivamente alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza un biennio di servizio, ha diritto soltanto alla restituzione della indennita' o delle quote di pensione rimborsate alla Cassa e dei relativi interessi composti al saggio legale, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente gia' liquidatagli. Qualora pero' il salariato predetto venga a morire in attivita di servizio prima di aver compiuto il biennio, la vedova o gli orfani hanno diritto di conseguire la nuova indennita' o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dal salariato, previa trattenuta sull'indennita' o sulla pensione, delle somme ancora dovute per completare la rifusione.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art62 · fonte del testo