[1]E' riconosciuto utile ai termini del precedente art. 51, il servizio prestato in qualita' di salariato con iscrizione o assicurazione all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale col concorso dell'Ente, da quei salariati che al 6 maggio 1926-IV, essendo in servizio stabile con nomina regolare presso gli Enti di cui al precedente articolo 5, lettere a), b), c), erano assicurati al predetto Istituto ai termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia, ovvero vi erano stati iscritti, col concorso dell'Ente, non per obbligo di legge, dopo l'istituzione della Cassa di previdenza o dopo le sue successive estensioni ai vari gruppi di salariati cui la Cassa stessa provvede, purche' entro il 5 agosto 1926-IV siansi iscritti alla Cassa di previdenza, chiedendo, previo consenso dell'Ente, il riconoscimento dei servizi sopraindicati.

[2]I salariati che al 6 maggio 1926-IV non erano in servizio nelle condizioni sopraindicate, per giovarsi della facolta' di cui al comma precedente, debbono aver presentato o presentare domanda di iscrizione alla Cassa di previdenza e di riconoscimento di cui al comma stesso entro tre mesi dalla data di reingresso al servizio.

[3]Le disposizioni del presente articolo e quelle del corrispondente art. 19 della parte seconda dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679, non si applicano al personale delle Aziende municipalizzate.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art72 · fonte del testo