[1]Per le domande di riscatto prodotte prima della data di pubblicazione del presente Ordinamento alla Prefettura od alla Cassa di previdenza ai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda dell'Ordinamento approvato con Regio decreto-legge 15 aprile 1926-1V, n. 679, valgono le norme dell'Ordinamento stesso.

[2]Ai salariati che si siano avvalsi della facolta' concessa dagli articoli 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382, 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e 20 e 21 della parte seconda dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, m 679, e' riconosciuto utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione il servizio riscattato in base elle disposizioni degli articoli stessi.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art75 · fonte del testo