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La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

  • 1)di prestiti sull'onore;
  • 2)di un premio di buona uscita in favore dei cancellieri e segretari giudiziari che sono soci della Cassa da almeno dieci anni, e dei loro eredi legittimi;
  • 3)di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi.

Testo in vigore dal 12 giugno 1951 al 31 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384~art4 · fonte del testo