Art. 1 — Composizione
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Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge. Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni ((con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127)). Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri. Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri. ((Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.))
Testo in vigore dal 22 agosto 2008 al 16 settembre 2010
