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L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed e' composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti ((dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.)) Con le medesime modalita' sono designati i membri supplenti, ((...)). In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella qualifica della rispettiva sezione.

Testo in vigore dal 22 agosto 2008 al 16 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art5 · fonte su Normattiva