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[1]L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sara' effettuata col grado di capomanipolo, mediante bando di concorso, con le norme e modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni.

[2]Per conseguire la conferma alla nomina definitiva a capomanipolo, gli aspiranti dovranno compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi sei presso le legioni, che potra' essere prorogato di altri sei mesi a giudizio del comandante il gruppo legioni, previo rapporto del rispettivo comandante di legione.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 3 maggio 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art7 · fonte del testo