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[1]L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sara' effettuata col grado di capomanipolo, mediante bando di concorso, con le norme e modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni. 2
[2]Per conseguire la conferma alla nomina definitiva a capomanipolo, gli aspiranti dovranno compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi sei presso le legioni, che potra' essere prorogato di altri sei mesi a giudizio del comandante il gruppo legioni, previo rapporto del rispettivo comandante di legione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 marzo 1932, n. 392, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1994, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' data facolta' al Ministro per le comunicazioni, sentito il Comando generale della M.V.S.N., di procedere al completamento del ruolo organico degli ufficiali della Milizia portuaria, di cui al R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, in parziale deroga alle disposizioni di cui al primo comma 7 della legge 8 luglio 1929, n, 1337, conferendo cioe', il grado di capo manipolo senza esperire il concorso ivi previsto".
Testo in vigore dal 3 maggio 1932 al 18 luglio 1937
