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[1]((L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sara' effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.
[2]Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, i sottocapimanipolo cosi' reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici.
[3]La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo e' stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli.
[4]L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, e' limitato al grado di centurione.
[5]Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 marzo 1932, n. 392, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1932, n. 1994, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' data facolta' al Ministro per le comunicazioni, sentito il Comando generale della M.V.S.N., di procedere al completamento del ruolo organico degli ufficiali della Milizia portuaria, di cui al R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, in parziale deroga alle disposizioni di cui al primo comma 7 della legge 8 luglio 1929, n, 1337, conferendo cioe', il grado di capo manipolo senza esperire il concorso ivi previsto".
Testo in vigore dal 18 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
