Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere. La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni. Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento. Il Consiglio nazionale puo' inoltre scegliere e nominare uno o piu' funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art17 · fonte su Normattiva