Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 1 — Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale
I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3. 2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria
Testo vigente dal 10 marzo 1992
