Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 1 — Titolo di dottore agronomo e di dottore forestale

I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3. 2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria

Testo vigente dal 10 marzo 1992

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art1 · fonte su Normattiva