Art. 30 — Elettorato
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Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale. Gli eletti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei biologi sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005
