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Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

Testo in vigore dal 26 agosto 2005 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art30 · fonte su Normattiva