Art. 31 — Elezione del Consiglio dell'Ordine
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L'elezione del Consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica e la data e' fissata dal presidente del Consiglio uscente. Il Consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'Ordine. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima. L'avviso di convocazione, che e' comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione e' fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005
