Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 10 — Composizione del consiglio dell'ordine
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)). La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Testo vigente dal 26 agosto 2005
