Art. 35 — Scrutinio
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Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti. Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, da' immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validita' i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 26 agosto 2005
