Art. 40 — Annullamento delle elezioni di membri, del Consiglio dell'Ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione
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Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'Ordine, invita detto Consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui allo articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti. In mancanza di tali candidati il Consiglio dell'Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018
