Art. 42 — Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale
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Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al ((Ministro della giustizia)), che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto. In mancanza di tali candidati il ((Ministro della giustizia)) invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il ((Ministro della giustizia)) provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018
