Art. 42 — Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale
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Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro per la grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010
