Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 29 — Comunicazione delle decisioni
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Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1976 al 8 maggio 2010
