Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 49 — Notificazione delle decisioni
Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonche' al ((Ministero della giustizia)).
Testo vigente dal 8 maggio 2010
