Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

Art. 48 — Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti ((...)) Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Testo vigente dal 26 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art48 · fonte su Normattiva